19.1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da cinque membri, scelti tra persone estranee all'Associazione con idonea competenza professionale nell'ambito giuridico od economico.
19.2. Il Collegio ha le seguenti funzioni:
- regolare i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra gli organi e/o soci dell'Associazione;
- accertare le eventuali infrazioni alle norme del Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione da parte dei soci o dei membri dell'Albo Aderenti, secondo le modalità riportate al seguente a 20;
- decidere su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- vigilare sull'osservanza dello statuto dando comunicazione al Consiglio delle accertate infrazioni.
19.3. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
19.4. Nella seduta di insediamento, che dovrà essere indetta dal Presidente dell'Associazione, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente e il Segretario.
19.5. Il Collegio ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che il Segretario dell'Associazione gli trasmetta una domanda in tal senso.
19.6. Il Collegio dei Probiviri, salvo i casi di particolare impegno per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e, relativamente ai punti a), c), d), del presente articolo, notificare la decisione al Consiglio Direttivo o, relativamente al punto b) del presente articolo, comunicare al Consiglio Direttivo la propria decisione con l'eventuale sanzione proposta.
19.7. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggiora In caso di parità prevale il voto del Presidente.
19.8. Ai membri del Collegio dei Probiviri spetta un gettone di presenza la cui entitàè decisa anno per anno dal Consiglio Direttivo.
19.9. Le riunioni del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili.











































