5.1. "Assofranchising" si impegna ad accettare:
- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale ,come previsto dall'art. 41 dello statuto confederale, per quanto riguardino lei od i suoi associati.
- Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- Le norme degli artt. 20, 21, 22, 23 dello Statuto confederale.
- Le norme previste all'art.18 comma 2 lett. i) dello Statuto confederale in ordine all'uso adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.
5.2. La Confederazione opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema confederale supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli e a supportare le capacita operative degli stessi.
5.3. A tali fini è istituito il Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di conto preventivo.
5.4. Il Fondo Nazionale finanzia, anche con finalità perequative, progetti mirati ed articolati di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, che siano deliberati dai competenti Organi associativi dei livelli del sistema interessato o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del fondo sono determinati dalla Giunta, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria di una Commissione Tecnica degli Uffici confederali.











































