6.1. L'esclusione dalla Confederazione delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
6.2. La proposta è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.
6.3. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni. La delibera di esclusione è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
6.4. Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, gli Organi associativi collegiali del livello del sistema escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione, possono:
- chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell' 40, comma 7, lett. a, dello Statuto confederale, nel termine dei successivi 30 (trenta) giorni;
- ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto confederale.
6.5. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema escluso, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
6.6. La delibera di esclusione diviene inoppugnabile:
- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni di cui al comma 4;
- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 5, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
6.7. L'esclusione dalla Confederazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:
- il mancato pagamento della quota di adesione dell'"AIF" a Confcommercio, pregressa e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della Confederazione, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
- la violazione di principi contenuti nello Statuto confederale o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi della Confederazione;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 1) (eccetto l'ultimo del comma 1 ed eccetto il comma 2), dello Statuto confederale.
6.8. L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue eventuali altri debiti nei confronti della Confederazione.
6.9. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso.
6.10. L'efficacia dell'esclusione di "AIF" comporta automaticamente l'esclusione di tutti i propri soci dalla Confederazione.











































