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15.1. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

  1. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

  2. convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede;

  3. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

  4. vigila sull'attività delle eventuali Commissioni di studio;

  5. rappresenta e tutela gli interessi dei soci presso la Confcommercio, finchéè in vigore l'ammissione della stessa;

  6. dà esecuzione alle decisioni della Confcommercio che riguardano l'"AIF" o i suoi soci.

15.2. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. L'elezione avverrà a scrutinio segreto. Sarà sufficiente all'elezione la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti il Consiglio.

15.3. Il Presidente  dura  in  carica  3  (tre)  anni,  è  rieleggibile per  un  massimo  di  ulteriori due  mandati consecutivi. La durata si considera completata dopo almeno 18 (diciotto) mesi e 1 (un) giorno.

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque.

14.2. Esso è così formato:

  • da coloro che, tra i designati dai soci Effettivi Franchisors, saranno eletti dall'Assemblea;
  • dal Presidente

14.3. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo dei soci Effettivi Franchisors che abbiano diritto a 30 (trenta) voti o meno di 30 (trenta) voti, almeno il 20% (venti per cento) dei membri del Consiglio direttivo dovranno essere rappresentanti di questi ultimi.

14.4. Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo il legale rappresentante della società, l'amministratore delegato o il direttore generale o comunque un socio munito di procura. Per le sole società che gestiscono attività diversificate potrà essere nominato membro del Consiglio Direttivo il massimo dirigente responsabile della rete in franchising.

14.5. Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per il periodo di mandato di quest'ultimo con diritto di voto.

14.6. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione che non siano stati espressamente riservati all'Assemblea dal presente statuto.

14.7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente; eventualmente un Tesoriere che gestirà i fondi dell'Associazione ed eventualmente un Segretario Generale che fungerà da segretario del Consiglio e curerà gli aspetti organizzativi ed esecutivi della Associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Presidente Onorario, un Vice Presidente Vicario, uno o più Vice Presidenti di cui quello con più anzianità di presenza nel Consiglio Direttivo fungerà da Presidente nell'assenza del Presidente e del Vice Presidente Vicario e/o vacanza nelle cariche di Presidente e del Vice Presidente Vicari Se un candidato alla carica di Presidente dell'Associazione lo richiede, con il supporto formale di almeno il 20% (venti per cento) dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi, si procede alla certificazione dell'ultimo rendiconto approvato anteriormente a tale elezione, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

14.8. Il Segretario Generale può anche essere scelto tra persone non facenti parte del Consiglio; in questo caso il Segretario Generale viene cooptato come membro del Consiglio stesso. Qualora egli cessi dall'incarico di Segretario Generale, automaticamente cesserà il suo mandato di Consigliere. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente con l'esercizio di qualsiasi attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualifica di socio o con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato, nonché in nome e per conto del livello stesso.

14.9. Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di studio competenti per specifici settori o problemi.

14.10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire gli emolumenti degli organi amministrativi o dei singoli membri degli stessi.

14.11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti almeno una volta ogni trimestre.

14.12. Il Consiglio deve essere convocato quando ne abbiano fatta richiesta al Presidente almeno tre membri del Consiglio.

14.13. L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno della riunione.

14.14. Le deliberazioni  del  Consiglio  sono  valide  se  espresse  con  l'intervento  della  maggioranza  dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.15. In caso di parità di voti nella delibera, prevarrà il voto del Presidente.

14.16. Alla terza assenza consecutiva, non giustificata, il Consiglio Direttivo potrà sostituire il membro assente cooptando un nuovo membro.

14.17. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo di uno o più membri, è dato mandato al Consiglio stesso di cooptare i membri mancanti. I nuovi Consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alle prossime elezioni.

14.18. In caso di dimissioni contemporanee di più della metà dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si deve intendere dimissionario e l'Assemblea dei soci, appositamente convocata, dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

14.19. Il Consigliere non può far parte di altre Associazioni di settore aventi scopi analoghi (ex art. 4 del presente Statuto), con simili ruoli istituzionali.

14.20. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

13.1. L'Assemblea è formata da tutti i soci Effettivi Franchisors, Potenziali Franchisors, nonché dai soci Onorari. Hanno diritto di voto i soli soci Effettivi Franchisors.

13.2. L'Assemblea ordinaria:

13.2.1. Approva il rendiconto consuntivo e il preventivo e fissa le quote associative. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea dovrà essere inoltrato a Confcommercio accompagnato dalla Relazione dei revisori dei conti e dalla dichiarazione scritta del segretario generale dell'assemblea attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili.

13.2.2. Elegge i membri del Consiglio Direttivo, nomina i Revisori dei Conti e nomina i membri del Collegio dei Probiviri.

13.2.3. Delibera su tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

13.2.4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci Effettivi Franchisors che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) dei voti, per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci Effettivi Franchisors intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

13.2.5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o gli venga richiesto da almeno un numero di soci Effettivi Franchisors che rappresentino un quarto dei voti.

13.3. L' Assemblea straordinaria:

13.3.1. Approva le modifiche dello statuto ed in particolare sulla permanenza o sul recesso da Confcommercio. La convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio è comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. o equivalente. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio, e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data della delibera stessa. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso e non estingue eventuali debiti nei confronti della Confederazione. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

13.3.2. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

13.3.3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci Effettivi Franchisors che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) dei voti, per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti prese In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

13.3.4. In ogni caso, per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione ed il recesso da Confcommercio è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti degli associati.

13.3.5. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o gli venga richiesto da almeno un numero di soci Effettivi Franchisors che rappresentino un quarto dei voti.

13.4. L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata e/o tramite E.C., indirizzata a ciascun socio almeno venti giorni prima della data stabilita.

13.5. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta. La stessa persona (sia essa socio o non socio) non può rappresentare in Assemblea più di due soci.

13.6. Ogni socio Effettivo Franchisor ha diritto a 5 (cinque) voti più altri voti, per un totale massimo di 70 (settanta) voti complessivi, che verranno così assegnati:

  • franchising di prodotti
    • 5 (cinque) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 0 (zero) a 100 (cento) mq.;
    • 7 (sette) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 101 (centouno) a 400 (quattrocento) mq.;
    • 10 (dieci) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie oltre 400 (quattrocento) ;
  • franchising di servizi
    • 2 (due) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 0 (zero) a 20 (venti);
    • 7 (sette) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 21 (ventuno) a 100 (cento) mq.;
    • 9 (nove) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie oltre 100 (cento) mq.;

13.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o momentanea indisponibilità, dal Vice Presidente Vicario o, in loro assenza, da persona designata dall'Assemblea.

13.8. Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea medesima. Per le Assemblee straordinarie il segretario verbalizzante sarà un Notaio designato dal presidente.

13.9. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.1. In "Assofranchising" la carica di Presidente, Vice Presidente e quella di Segretario generale sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo europeo, nazionale, regionale, provinciale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

12.2. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili comporta la decadenza di diritto dalla carica ricopertA.

12.3. L'incompatibilità di  cui  sopra  non  sussiste  per  gli  incarichi  attribuiti  in  virtù  di  rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad "Assofranchising".

11.1. Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L'Assemblea dei Soci; 
  2. Il Consiglio Direttivo; 
  3. Il Presidente;
  4. Il Presidente Onorario, se nominato;
  5. Il Vice Presidente Vicario, se nominato;
  6. I Vice Presidenti, ove nominati;
  7. I Revisori dei Conti;
  8. Il Collegio dei Probiviri.


11.2. La durata in carica degli organi elettivi di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) ed h) è di tre I membri in carica sono rieleggibili. Il Presidente può essere rieletto per una volta, ma per ulteriori rielezioni dovrà attendere un turno.

11.3. Ad eccezione del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti, i cui membri verranno scelti tra persone estranee all'Associazione, alle cariche sociali sono eleggibili i rappresentanti, all'uopo delegati, dei soci Effettivi Franchisors, che aderiscono ai principi e valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e siano di piena integrità morale e professionale.

11.4. Gli organi associativi non possono includere soggetti che si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o di quello confederale.

11.5. I candidati agli Organi associativi non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1 del Codice Etico Confederale, restando salva in ogni caso l'applicazione dell' 178 codice penale e dell'art. 445, comma 2 codice di procedura penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni necessarie.

11.6. La perdita dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, che sarà dichiarata dall'Organo di appartenenza alla prima riunione utile.

11.7. I componenti degli Organi direttivi di "Assofranchising" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

 

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