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Statuto

Art. 1 - Costituzione

1.1. E' costituita una Associazione con sede in Legnano, via XX Settembre n. 34 denominata: "Associazione Italiana del Franchising Confcommercio Imprese per l'Italia" o in forma abbreviata "Assofranchising Italiana" o "Assofranchising" o in sigla "AIF"

1.2. "Assofranchising" aderisce  alla  "Confederazione  Generale  Italiana  delle  Imprese,  delle  Attività Professionali e del Lavoro Autonomo" ne utilizza il logo, accetta i principi dello Statuto e del Codice Etico, e rispetta i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

1.3. "Assofranchising" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese di franchising che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori ed agli utenti secondo quanto previsto all'art.13 dello Statuto confederale.

Art. 2 – Adesione ed inquadramento degli associati

2.1. L'adesione alla "Associazione Italiana del Franchising – Confcommercio-Imprese per l'Italia" o in forma abbreviata "Assofranchising Italiana" o "Assofranchising" o in sigla "AIF", attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri confederale nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederati per quanto riguarda l'"Assofranchising" ed i suoi soci.

2.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative di cui al comma seguente non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

2.3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione ad "Assofranchising" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre  articolazioni  organizzative  riconosciute  dal presente  Statuto  e  dallo  Statuto  confederale.  Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei Soci di "Assofranchising" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 4 - Scopi

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di:

  1. rappresentare gli interessi generali del franchising in Italia ed all'estero;
  2. rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all'estero, gli interessi economici, sociali e professionali dei suoi soci Franchisors cioè di coloro che nell'ambito della loro attività d'impresa concedono, con un apposito contratto, al Franchisee (o Affiliato) l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il proprio know how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze "significative e utili" ed i propri segni distintivi) unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire al Franchisee la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Franchisor (o Affiliante);
  3. promuovere le opportune iniziative per la difesa e l'affermazione degli interessi comuni ai suoi soci nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, associazione, organizzazione pubblica o privata;
  4. promuovere lo studio dei problemi economici, giuridici, fiscali e commerciali di interesse generale per i soci Franchisors nonché quelli di specifico interesse determinando i criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione;
  5. svolgere attività informativa sia tra i soci che negli ambienti economici sullo sviluppo del franchising in Italia e nel mondo;
  6. promuovere le opportune iniziative presso gli organismi pubblici e privati per qualificare il franchising ed inserirlo quindi in manifestazioni di carattere ufficiale attinenti il commercio interno ed esterno (fiere, saloni del commercio, ecc.);
  7. promuovere uno scambio di informazioni, sia sul piano nazionale che internazionale, con organismi similari al fine di realizzare iniziative comuni;
  8. diffondere e far osservare dai soci il Codice Deontologico dell'"Assofranchising";
  9. sviluppare l'assistenza ai propri soci Franchisors approfondendo tematiche di comune interesse attraverso la promozione di seminari, convegni, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde;
  10. adempiere a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l'attività associativa deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - Rapporti con la Confederazione

5.1. "Assofranchising" si impegna ad accettare:

  1. le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale ,come previsto dall'art. 41 dello statuto confederale, per quanto riguardino lei od i suoi associati.
  2. Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
  3. Le norme degli artt. 20, 21, 22, 23 dello Statuto confederale.
  4. Le norme previste all'art.18 comma 2 lett. i) dello Statuto confederale in ordine all'uso adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

5.2. La Confederazione opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema confederale supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando  e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli e a supportare le capacita operative degli stessi.

5.3. A tali fini è istituito il Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di conto preventivo.

5.4. Il Fondo Nazionale finanzia, anche con finalità perequative, progetti mirati ed articolati di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, che siano deliberati dai competenti Organi associativi dei livelli del sistema interessato o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del fondo sono determinati dalla Giunta, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria di una Commissione Tecnica degli Uffici confederali.

Art. 6 - Esclusione dalla Confederazione

6.1. L'esclusione dalla Confederazione delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.

6.2. La proposta è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.

6.3. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni. La delibera di esclusione è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.

6.4. Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, gli Organi associativi collegiali del livello del sistema escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione, possono:

  1. chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell' 40, comma 7, lett. a, dello Statuto confederale, nel termine dei successivi 30 (trenta) giorni;
  2. ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto confederale.

6.5. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema escluso, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.

6.6. La delibera di esclusione diviene inoppugnabile:

  1. in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni di cui al comma 4;
  2. ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 5, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.

6.7. L'esclusione dalla Confederazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

  1. il mancato pagamento della quota di adesione dell'"AIF" a Confcommercio, pregressa e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della Confederazione, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
  2. la violazione di principi contenuti nello Statuto confederale o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi della Confederazione;
  3. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 1) (eccetto l'ultimo del comma 1 ed eccetto il comma 2), dello Statuto confederale.

6.8. L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue eventuali altri debiti nei confronti della Confederazione.

6.9. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso.

6.10. L'efficacia dell'esclusione di "AIF" comporta automaticamente l'esclusione di tutti i propri soci dalla Confederazione.

Art. 7 - Soci: Categorie, Ammissione

7.1. Le categorie dei Soci sono 3 (tre):

  1. soci Effettivi Franchisors, cioè le società o le imprese individuali che gestiscono in franchising da almeno 12 (dodici) mesi un numero minimo di 3 (tre) Affiliati operativi;
  2. soci Potenziali Franchisors, cioè le società o le imprese individuali che intendono costituire e gestire reti di franchising, ma che all'atto dell'iscrizione non operano ancora o non rispondono a tutti i requisiti stabiliti per i soci Effettivi Franchisors;
  3. soci Onorari cioè le persone fisiche, le aziende e gli enti che attraverso la loro attività abbiano contribuito a diffondere, sostenere o migliorare il franchising apportando le loro esperienze e/o il loro aiuto economico/finanziario.

7.2. I requisiti per essere iscritti in una delle su indicate categorie saranno oggetto di apposite delibere del Consiglio Direttivo e potranno essere modificati da delibere successive.

7.3. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla indicazione della denominazione, della sede, della legale rappresentanza (o delle generalità) e dell'attività svolta in relazione al franchising. L'ammissione a socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata alla cassa dell'Associazione, dal candidato approvato, la prima quota associativa.

7.4. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali adottate in base allo statuto e dei regolamenti interni, pena l'esclusione dall'Associazione.

Art. 8 - Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti

8.1. Viene istituito l'Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti (d'ora innanzi "Albo") al quale possono iscriversi, inoltrando apposita domanda al Consiglio Direttivo, le società, le imprese individuali o le persone fisiche che forniscono beni e/o servizi ai soci Effettivi Franchisors e/o Potenziali Franchisors, nonché le società, le imprese individuali, le persone fisiche, gli enti, le associazioni, gli istituti che abbiano interesse alla divulgazione e promozione qualitativa del franchising.

8.2. L'ammissione all'Albo è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata alla Associazione dal candidato approvato la prima quota associativa.

8.3. I componenti dell'Albo potranno occuparsi di attività di studio, divulgazione e promozione qualitativa del franchising, secondo  le  modalità  da  essi  stessi  scelte;  potranno  a  tale  scopo  anche  organizzare manifestazioni culturali e di divulgazione sempre nell'ambito e nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

8.4. Non potranno, tuttavia, organizzare manifestazioni esulanti dall'ambito culturale se non previo accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

8.5. I componenti dell'Albo si impegnano a rispettare il Codice di Comportamento dell'Albo ed il Regolamento dell'Associazione o Codice Deontologico in quanto applicabile.

Art. 9 - Quota associativa e durata dell'adesione

9.1. I soci Effettivi e Potenziali Franchisors e gli iscritti all'Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti sono tenuti a pagare le quote associative fissate con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del rendiconto/preventivo.

9.2. I soci Effettivi Franchisors sono tenuti a pagare annualmente una quota associativa variabile, con un limite minimo ed un limite massimo, che sarà commisurata al numero di Punti Vendita operativi e alla loro superficie in metri quadri. I soci Effettivi Franchisors saranno tenuti a comunicare il numero di Punti Vendita operativi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento della quota e la relativa superficie in metri quadri per il calcolo della quota di loro spettanza, secondo le modalità ed i tempi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

9.3. I soci Potenziali Franchisors sono tenuti a pagare annualmente una quota associativa Gli iscritti all'Albo pagheranno una quota annuale che sarà differenziata per tipologia di iscritti.

9.4. L'adesione scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata automaticamente per uguale periodo di un anno se non viene data disdetta dal socio con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza.

9.5. L'effettività del rapporto di adesione esclude espressamente modalità di partecipazione temporanea alla vita associativa.

9.6. In casi eccezionali, qualora il recesso venga comunicato in un tempo successivo al 30 settembre ed il socio chieda che gli effetti abbiano decorrenza prima della fine dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo potrà a suo insindacabile giudizio accogliere la richiesta, a condizione che venga pagato il 50% (cinquanta per cento) della quota dell'anno successivo oltre al saldo delle quote maturate e non corrisposte.

9.7. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della stessa non è rivalutabile.

Art. 10 - Fondo Comune - Esercizio Sociale - Rendiconto

10.1. Il fondo comune è costituito dalle quote associative e da eventuali altre entrate.
10.2. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10.3. Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il  preventivo, unitamente alla propria relazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione e loro composizione

11.1. Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L'Assemblea dei Soci; 
  2. Il Consiglio Direttivo; 
  3. Il Presidente;
  4. Il Presidente Onorario, se nominato;
  5. Il Vice Presidente Vicario, se nominato;
  6. I Vice Presidenti, ove nominati;
  7. I Revisori dei Conti;
  8. Il Collegio dei Probiviri.


11.2. La durata in carica degli organi elettivi di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) ed h) è di tre I membri in carica sono rieleggibili. Il Presidente può essere rieletto per una volta, ma per ulteriori rielezioni dovrà attendere un turno.

11.3. Ad eccezione del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti, i cui membri verranno scelti tra persone estranee all'Associazione, alle cariche sociali sono eleggibili i rappresentanti, all'uopo delegati, dei soci Effettivi Franchisors, che aderiscono ai principi e valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e siano di piena integrità morale e professionale.

11.4. Gli organi associativi non possono includere soggetti che si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o di quello confederale.

11.5. I candidati agli Organi associativi non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1 del Codice Etico Confederale, restando salva in ogni caso l'applicazione dell' 178 codice penale e dell'art. 445, comma 2 codice di procedura penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni necessarie.

11.6. La perdita dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, che sarà dichiarata dall'Organo di appartenenza alla prima riunione utile.

11.7. I componenti degli Organi direttivi di "Assofranchising" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

 

Art. 12 - Incompatibilità

12.1. In "Assofranchising" la carica di Presidente, Vice Presidente e quella di Segretario generale sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo europeo, nazionale, regionale, provinciale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

12.2. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili comporta la decadenza di diritto dalla carica ricopertA.

12.3. L'incompatibilità di  cui  sopra  non  sussiste  per  gli  incarichi  attribuiti  in  virtù  di  rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad "Assofranchising".

Art. 13 - Assemblea dei Soci

13.1. L'Assemblea è formata da tutti i soci Effettivi Franchisors, Potenziali Franchisors, nonché dai soci Onorari. Hanno diritto di voto i soli soci Effettivi Franchisors.

13.2. L'Assemblea ordinaria:

13.2.1. Approva il rendiconto consuntivo e il preventivo e fissa le quote associative. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea dovrà essere inoltrato a Confcommercio accompagnato dalla Relazione dei revisori dei conti e dalla dichiarazione scritta del segretario generale dell'assemblea attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili.

13.2.2. Elegge i membri del Consiglio Direttivo, nomina i Revisori dei Conti e nomina i membri del Collegio dei Probiviri.

13.2.3. Delibera su tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

13.2.4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci Effettivi Franchisors che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) dei voti, per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci Effettivi Franchisors intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

13.2.5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o gli venga richiesto da almeno un numero di soci Effettivi Franchisors che rappresentino un quarto dei voti.

13.3. L' Assemblea straordinaria:

13.3.1. Approva le modifiche dello statuto ed in particolare sulla permanenza o sul recesso da Confcommercio. La convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio è comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. o equivalente. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio, e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data della delibera stessa. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso e non estingue eventuali debiti nei confronti della Confederazione. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

13.3.2. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

13.3.3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci Effettivi Franchisors che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) dei voti, per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti prese In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

13.3.4. In ogni caso, per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione ed il recesso da Confcommercio è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti degli associati.

13.3.5. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o gli venga richiesto da almeno un numero di soci Effettivi Franchisors che rappresentino un quarto dei voti.

13.4. L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata e/o tramite E.C., indirizzata a ciascun socio almeno venti giorni prima della data stabilita.

13.5. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta. La stessa persona (sia essa socio o non socio) non può rappresentare in Assemblea più di due soci.

13.6. Ogni socio Effettivo Franchisor ha diritto a 5 (cinque) voti più altri voti, per un totale massimo di 70 (settanta) voti complessivi, che verranno così assegnati:

  • franchising di prodotti
    • 5 (cinque) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 0 (zero) a 100 (cento) mq.;
    • 7 (sette) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 101 (centouno) a 400 (quattrocento) mq.;
    • 10 (dieci) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie oltre 400 (quattrocento) ;
  • franchising di servizi
    • 2 (due) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 0 (zero) a 20 (venti);
    • 7 (sette) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie da 21 (ventuno) a 100 (cento) mq.;
    • 9 (nove) voti ogni 30 (trenta) negozi di superficie oltre 100 (cento) mq.;

13.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o momentanea indisponibilità, dal Vice Presidente Vicario o, in loro assenza, da persona designata dall'Assemblea.

13.8. Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea medesima. Per le Assemblee straordinarie il segretario verbalizzante sarà un Notaio designato dal presidente.

13.9. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque.

14.2. Esso è così formato:

  • da coloro che, tra i designati dai soci Effettivi Franchisors, saranno eletti dall'Assemblea;
  • dal Presidente

14.3. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo dei soci Effettivi Franchisors che abbiano diritto a 30 (trenta) voti o meno di 30 (trenta) voti, almeno il 20% (venti per cento) dei membri del Consiglio direttivo dovranno essere rappresentanti di questi ultimi.

14.4. Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo il legale rappresentante della società, l'amministratore delegato o il direttore generale o comunque un socio munito di procura. Per le sole società che gestiscono attività diversificate potrà essere nominato membro del Consiglio Direttivo il massimo dirigente responsabile della rete in franchising.

14.5. Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per il periodo di mandato di quest'ultimo con diritto di voto.

14.6. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione che non siano stati espressamente riservati all'Assemblea dal presente statuto.

14.7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente; eventualmente un Tesoriere che gestirà i fondi dell'Associazione ed eventualmente un Segretario Generale che fungerà da segretario del Consiglio e curerà gli aspetti organizzativi ed esecutivi della Associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Presidente Onorario, un Vice Presidente Vicario, uno o più Vice Presidenti di cui quello con più anzianità di presenza nel Consiglio Direttivo fungerà da Presidente nell'assenza del Presidente e del Vice Presidente Vicario e/o vacanza nelle cariche di Presidente e del Vice Presidente Vicari Se un candidato alla carica di Presidente dell'Associazione lo richiede, con il supporto formale di almeno il 20% (venti per cento) dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi, si procede alla certificazione dell'ultimo rendiconto approvato anteriormente a tale elezione, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

14.8. Il Segretario Generale può anche essere scelto tra persone non facenti parte del Consiglio; in questo caso il Segretario Generale viene cooptato come membro del Consiglio stesso. Qualora egli cessi dall'incarico di Segretario Generale, automaticamente cesserà il suo mandato di Consigliere. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente con l'esercizio di qualsiasi attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualifica di socio o con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato, nonché in nome e per conto del livello stesso.

14.9. Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di studio competenti per specifici settori o problemi.

14.10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire gli emolumenti degli organi amministrativi o dei singoli membri degli stessi.

14.11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti almeno una volta ogni trimestre.

14.12. Il Consiglio deve essere convocato quando ne abbiano fatta richiesta al Presidente almeno tre membri del Consiglio.

14.13. L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno della riunione.

14.14. Le deliberazioni  del  Consiglio  sono  valide  se  espresse  con  l'intervento  della  maggioranza  dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.15. In caso di parità di voti nella delibera, prevarrà il voto del Presidente.

14.16. Alla terza assenza consecutiva, non giustificata, il Consiglio Direttivo potrà sostituire il membro assente cooptando un nuovo membro.

14.17. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo di uno o più membri, è dato mandato al Consiglio stesso di cooptare i membri mancanti. I nuovi Consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alle prossime elezioni.

14.18. In caso di dimissioni contemporanee di più della metà dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si deve intendere dimissionario e l'Assemblea dei soci, appositamente convocata, dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

14.19. Il Consigliere non può far parte di altre Associazioni di settore aventi scopi analoghi (ex art. 4 del presente Statuto), con simili ruoli istituzionali.

14.20. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

Art. 15 - Presidente

15.1. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

  1. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

  2. convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede;

  3. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

  4. vigila sull'attività delle eventuali Commissioni di studio;

  5. rappresenta e tutela gli interessi dei soci presso la Confcommercio, finché è in vigore l'ammissione della stessa;

  6. dà esecuzione alle decisioni della Confcommercio che riguardano l'"AIF" o i suoi soci.

15.2. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. L'elezione avverrà a scrutinio segreto. Sarà sufficiente all'elezione la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti il Consiglio.

15.3. Il Presidente  dura  in  carica  3  (tre)  anni,  è  rieleggibile per  un  massimo  di  ulteriori due  mandati consecutivi. La durata si considera completata dopo almeno 18 (diciotto) mesi e 1 (un) giorno.

Art. 16 - Vice Presidente Vicario

16.1. Il Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o di momentanea indisponibilità del Presidente, ha le seguenti funzioni:

  1. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  2. convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede;
  3. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
  4. vigila sull'attività delle eventuali Commissioni di studio.

Le funzioni di cui sopra potranno anche essere delegate, in tutto o in parte, dal Presidente al Vice Presidente Vicario.

16.2. Il Vice Presidente Vicario viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. L'elezione avverrà a scrutinio segreto. Sarà sufficiente all'elezione la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti il Consiglio.

16.3. Il Vice Presidente Vicario dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi. A tal fine (ovvero al fine del conteggio dei mandati) la durata si considera completata dopo almeno 18 (diciotto) mesi e 1 (un) giorno.

Art. 17 - Presidente Onorario

17.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente eletto, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario.

17.2. La persona proposta dovrà avere acquisito particolari meriti per l'attività svolta in favore dell'Associazione.

17.3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto; qualora fosse il Presidente Uscente ad essere nominato Presidente Onorario, questi farà comunque parte di diritto del Consiglio direttivo, con diritto di voto, così come stabilito dal precedente art. 14.5.

17.4. Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - I Revisori dei Conti

18.1. I Revisori dei Conti, in numero di tre di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori, controllano la gestione amministrativa dell'Associazione e devono presentare la relazione annuale al rendiconto. Il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

18.2. Gli eventuali emolumenti ai Revisori sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

19.1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da cinque membri, scelti tra persone estranee all'Associazione con idonea competenza professionale nell'ambito giuridico od economico.

19.2. Il Collegio ha le seguenti funzioni:

  1. regolare i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra gli organi e/o soci dell'Associazione;
  2. accertare le eventuali infrazioni alle norme del Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione da parte dei soci o dei membri dell'Albo Aderenti, secondo le modalità riportate al seguente a 20;
  3. decidere su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  4. vigilare sull'osservanza dello statuto dando comunicazione al Consiglio delle accertate infrazioni.

19.3. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

19.4. Nella seduta di insediamento, che dovrà essere indetta dal Presidente dell'Associazione, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente e il Segretario.

19.5. Il Collegio ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che il Segretario dell'Associazione gli trasmetta una domanda in tal senso.

19.6. Il Collegio dei Probiviri, salvo i casi di particolare impegno per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e, relativamente ai punti a), c), d), del presente articolo, notificare la decisione al Consiglio Direttivo o, relativamente al punto b) del presente articolo, comunicare al Consiglio Direttivo la propria decisione con l'eventuale sanzione proposta.

19.7. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggiora In caso di parità prevale il voto del Presidente.

19.8. Ai membri del Collegio dei Probiviri spetta un gettone di presenza la cui entità è decisa anno per anno dal Consiglio Direttivo.

19.9. Le riunioni del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili.

Art. 20 - Violazione del Codice Deontologico

20.1. Qualunque soggetto interessato, anche estraneo all'Associazione, può richiedere che il Collegio dei Probiviri accerti una violazione del Codice Deontologico.

20.2. Le domande, formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate al Segretario Generale dell'Associazione, che dopo averle adeguatamente istruite provvede a trasmetterle al Presidente o, in caso di sua assenza o di sua momentanea indisponibilità, al Vice Presidente Vicario il quale convocherà il Collegio dei Probiviri. Le parti possono farsi assistere o rappresentare da professionisti di propria fiducia.

20.3. Il Collegio dei Probiviri, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, accerta se il caso esaminato viola il Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione ed emette la propria decisione, succintamente motivata, indicando in caso di accertamento della violazione, la gravità e l'eventuale recidiva, depositandola presso la segreteria dell'Associazione e inoltrandone copia al Presidente dell'Associazi La funzione di segreteria del Collegio dei Probiviri è svolta dal Segretario Generale dell'Associazione.

20.4. Qualora il Collegio dei Probiviri accerti la violazione del Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione, lo stesso propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da comminare al socio trasgressore valutando la gravità della violazione e l'eventuale recidiva del trasgressore.

20.5. Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri potrà proporre sono:

  1. lettera di richiamo;
  2. lettera di richiamo con diffida a maggiori sanzioni;
  3. inibizione all'uso del marchio o del logo "Assofranchising";
  4. esclusione dall'Associazione.

20.6. Il Consiglio Direttivo ricevuta la proposta di sanzione dal Collegio dei Probiviri si riunisce, a seguito di convocazione urgente da parte del Presidente, o, in caso di sua assenza o di sua momentanea indisponibilità, da parte del Vice Presidente Vicario per deliberare, sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri, l'accoglimento o meno della proposta, con decisione definitiva ed inappellabile. Dalla riunione saranno esclusi i Consiglieri eventualmente coinvolti nella violazione.

20.7. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art.5 il Consiglio Direttivo a propria cura, ma a spese del trasgressore, potrà far pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale un estratto del provvedimento, riportante il nominativo o la ragione sociale del trasgressore, le ragioni e la misura della sanzione adottata. La decisione adottata dal Consiglio viene comunicata alle parti.

Art. 21 - Cessazione della Qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso volontario che dovrà essere comunicato a  mezzo  raccomandata  A/R  o equivalente al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  2. quando il socio cessi l'attività in franchising. Anche in questo caso la cessazione dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o equivalente entro il 30 settembre e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo; è fatto salvo quanto previsto all'art.6;
  3. quando passati due anni dall'iscrizione, il socio Potenziale Franchisor non soddisfi ancora, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, tutti i requisiti previsti per la categoria di socio Effettivo Franchisor;
  4. qualora il socio venga dichiarato fallito.

Art. 22 - Esclusione dall'Associazione

22.1. Vengono esclusi i soci che:

  1. violano le norme del presente statuto o quelle relative all'uso del marchio, del logotipo e dei segni distintivi dell'Associazione;

  2. ledono, con il loro comportamento, i principi di correttezza, serietà, lealtà e fiducia posti a base dell'Associazi Sono del pari escluse dall'Associazione le aziende nelle quali siano direttamente o indirettamente interessate imprese che ledono con il loro comportamento i principi di correttezza, serietà, lealtà e fiducia posti a base dell'Associazione;

  3. violano il Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione;

  4. sono in mora nel pagamento della quota associativa annuale e non vi hanno provveduto nel termine di tre mesi dal sollecito di pagamento inviato dall'Associazione o dal suo legale;

  5. rilascino false dichiarazioni o attestazioni all'Associazione e/o ai suoi organi.

22.2. L'eventuale esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo. La decisione è definitiva e inappellabile.

Art. 23 - Uso del marchio, logotipo e segni distintivi dell'Associazione

23.1. Solo l'Associazione ed i suoi soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell'Associazione  sulla  propria  carta  intestata,  materiale  pubblicitario  e  promozionale  ed  altri documenti  e  pubblicazioni  secondo  le  istruzioni  previste  per  ciascuna  categoria  di  soci  contenute  nel manuale di identificazione predisposto a questo scopo, sempre congiuntamente con la propria ragione sociale e, quando si tratta di soci Franchisors, in combinazione con il marchio con il quale viene identificato il loro sistema di franchising.

23.2. Il marchio, il logotipo e i segni distintivi dell'Associazione non possono essere utilizzati dalle imprese controllate dai, o collegate ai, soci, che non siano esse stesse associate.

23.3. I soci sono obbligati ad informare il Consiglio Direttivo di ogni uso non autorizzato, improprio o non conforme alle norme contenute nel manuale di identificazione del marchio, del logotipo e dei segni distintivi dell'Associazione.

23.4. Tutti i diritti e i privilegi per l'uso dei suddetti marchio, logotipo e segni distintivi dell'Associazione verranno meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell'appartenenza all'Associazione, ai sensi degli artt. 21 e 22.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'articolo 13.3.4.

24.2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 25 - Disposizioni generali

25.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le nome del codice civile in materia di associazioni.

25.2. Per qualsiasi controversia tra i soci e l'Associazione che non sia di competenza del Collegio dei Probiviri, viene eletto in via esclusiva il Foro di Milano.

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